Assenze per
malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi
dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni
altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole
eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche
normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio
sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero
o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi
che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione
del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni
dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni
statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono
essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione
integrativa.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento
di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza
della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.
Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i
giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di
settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso
retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini
e le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire
una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi
o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore
o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa,
l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente,
per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario
di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata
di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non
sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione
delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione
le assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata
dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla
fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e
per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le
assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi
di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.